Nota informativa TASI 2014

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1, commi 639 e seguenti, della L. n.147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 22/07/2014.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 08/09/2014 “Variazione urgente al bilancio di previsione anno 2014 determinazione aliquote componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e componente IMU (Imposta Municipale Propria), modificativa delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 e n. 41 del 22/07/2014.

La TASI - Tributo per i servizi indivisibili - è il tributo componente dell’ Imposta Unica Comunale destinato al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili del Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, polizia locale etc.). Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/07/2014 sono stati determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI 2014 è diretta.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

SOGGETTO PASSIVO

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui sopra. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
È POSSESSORE colui che ha la disponibilità di un bene in quanto titolare di diritti reali sullo stesso.
È DETENTORE colui che ha la disponibilità di un bene non essendo titolare di diritti reali sullo stesso.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Nel caso di locazione finanziaria il detentore è soggetto passivo al 100% dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

1. Nel caso in cui il possessore è anche l’occupante:
a) Unico possessore: Una sola obbligazione tributaria;
b) Più possessori: se l’immobile è occupato da uno solo di loro l’obbligazione tributaria è unica con responsabilità solidale; se l’immobile è occupato da più possessori l’obbligazione tributaria è unica con responsabilità solidale.
2. Nel caso in cui l’occupante è diverso dal possessore:
a) Un possessore e un occupante: due obbligazioni distinte
• Possessore: 90% del tributo
• Occupante:10% del tributo
b) Un possessore e più occupanti: due obbligazioni distinte
• Possessore: 90% del tributo
• Occupanti: 10% del tributo IN SOLIDO.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata “IMU”.
Per i fabbricati:
• Iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 01 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti IMU;
• Categoria D, non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: criterio del valore contabile;
• Non iscritti in catasto, diversi dagli D: rendita presunta;

Per le Aree edificabili:
• Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

ALIQUOTE TASI 2014

Tipo immobile Aliquota TASI
Aliquota ordinaria 2,5 per mille
Fabbricati classificati in categoria D 2,3 per mille
Abitazione principale (e relative pertinenze), diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 2,5 per mille
Abitazione principale (e relative pertinenze) classificata in A/1, A/8 e A/9 2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

MODALITA’ DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Ai sensi dell’articolo 8, Capitolo 3, del Regolamento Comunale, la TASI, per il 2014, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13 comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non può in ogni caso essere superiore all’IMU che il contribuente avrebbe dovuto pagare con le aliquote e le detrazioni deliberate nell’anno 2012.
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale solo le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box auto,rimesse, stalle, scuderie) e C/7(tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate,anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Entro tali limiti, alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario. Le altre pertinenze sono da considerarsi come altri immobili.

ESEMPIO DI CALCOLO

I dati necessari per effettuare il calcolo del tributo dovuto sono quelli vigenti nell’anno 2014.
Il contribuente dovrà effettuare due distinti calcoli:
a) calcolare la TASI 2014, con l’aliquota fissata dal Comune al 2,5 per mille;
b) calcolare l’IMU con l’aliquota fissata dal Comune nell’anno 2012, pari al 6 per mille e applicando le detrazioni previste nel 2012 di € 200,00 per abitazione principale maggiorata di €50,00 per ciascun figlio (fino a un massimo di € 400,00) di età non superiore a 26 anni convivente (per l’età del figlio e/o presenza si fa riferimento al 2014).
Confrontando i due risultati il contribuente dovrà pagare, a titolo di TASI 2014, l’importo minore.

Esempio 1)
Rendita Catastale fabbricato: € 305,00
Percentuale possesso:100%
Periodo di possesso: 12 mesi
Presenza di due figli di età inferiore a 26 anni

TASI 2014: (305,00 + 5%) x 160 x 2,5/1000 = € 128,10
IMU: (305,00 + 5%) x 160 x 6/1000 – (200,00 + 100) = € 7,44

In questo caso nulla è dovuto dal contribuente poiché l’importo da versare (il minore tra i due) è pari ad € 7,00 ma essendo inferiore ad € 12,00 non è dovuto il pagamento.

Esempio 2)
Rendita Catasale fabbricato: € 450,00
Percentuale possesso:100%
Periodo di possesso: 12 mesi
Presenza di due figli di età inferiore a 26 anni

TASI 2014: (450,00 + 5%) x 160 x 2,5/1000 = € 189,00
IMU: (450,00 + 5%) x 160 x 6/1000 – (200,00 + 100) = € 153,60

Il contribuente versa, a titolo di TASI 2014, la somma di € 154,00 (cioè l’importo minore tra i due)

Esempio 3)

Rendita Catastale fabbricato: € 700,00
Percentuale possesso:100%
Periodo di possesso: 12 mesi
Presenza di due figli di età inferiore a 26 anni

TASI 2014: (700,00 + 5%) x 160 x 2,5/1000 = € 294,00
IMU: (700,00 + 5%) x 160 x 6/1000 – (200,00 + 100) = € 405,60

Il contribuente versa, a titolo di TASI 2014, la somma di € 294,00 (cioè l’importo minore tra i due)

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’Art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c e d, della Legge 5 agosto 1978, n. 457; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni.

SCADENZE

ACCONTO (pari al 50 per cento dell’importo dovuto): entro il 16 ottobre 2014
SALDO (a conguaglio): entro il 16 dicembre 2014

MODALITA’ DI PAGAMENTO

La Tasi può essere versata alternativamente mediante:
- modello unificato di pagamento (F24),
- bollettino di conto corrente postale «centralizzato» (cioè avente le stesse caratteristiche del F24).

CODICI TRIBUTO

3958 Abitazione principale e relative pertinenze
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 Aree fabbricabili
3961 Altri fabbricati

CODICE COMUNE DI RIETI: H282

Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 12,00 per anno d’imposta

- Chiarimenti in merito all’applicazione della TASI anno 2014 per alcune fattispecie di immobili -

Per l’anno 2014 la TASI si applica, tra l’altro:
a) all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa.
b) alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze.
c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; in questo caso l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sulla cooperativa edilizia a proprietà indivisa e non sull’occupante.
Il tributo, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
1. l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
2. la detrazione prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni stabilite dal Comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Anche nel caso di alloggi sociali, essendo equiparati ad abitazione principale l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Il tributo, in capo al proprietario deve essere calcolata applicando:
1. l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
2. la detrazione prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dall’occupante.
Si precisa che nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. In questo caso, quindi, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale. Per questo motivo la TASI deve essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota del 2,5 per mille. L’importo così ottenuto deve essere versato nella misura del 90% dal proprietario (IACP) e nella misura del 10% dall’assegnatario “occupante”.
e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
f) all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni stabilite dal Comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, D.L. 201/2011;
h) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce);
i) alle aree fabbricabili.
In questo caso il rinvio ai fini TASI alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

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